Assenza
Al controllo medico
Quando
il lavoratore risulti assente alla visita di controllo (dalle ore 10 alle 12 e
dalle ore 17 alle 19) senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi
trattamento economico per l’effettivo periodo di malattia, ma comunque non
oltre dieci giorni e nella misura della metà
per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già
accertati da precedente visita di controllo.
Ove
il dipendente risulti assente alla visita di controllo gli va lasciata al
domicilio apposita comunicazione, sulla quale va notificato al dipendente che
deve entro 15 giorni produrre giustificazione della propria assenza.
Per
quanto concerne i giustificati motivi dell’assenza dal domicilio si possono
individuare a titolo esemplificativo tutti i casi di forza maggiore,
concomitanza di visite mediche (generiche o specialistiche), accertamenti
specialistici, terapie iniettive tenute o autorizzate dalle presso ASL che no
potevano essere effettuate in ore diverse da quelle di reperibilità.